Ordinanza n. 3/2024

Dettagli della notizia

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela della incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

Data:

17 Giugno 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Il Sindaco ordina:

Art. 1 – Obbligo di prescrizioni anagrafe canina

  1. Il proprietario di un cane deve assolvere agli obblighi e prescrizioni di vaccinazioni preventive periodiche del proprio cane e di iscrizione del medesimo all’anagrafe canina di cui alla Legge Regionale del Piemonte 19 luglio 2004, n. 18.

Art. 2 – Prescrizioni sulla buona tenuta e conduzione dell’animale

  1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
  2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la
    responsabilità per il relativo periodo.
  3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario ed il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
    • utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione
      dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
    • portare con sé la museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
    • affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
    • acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
    • assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
  4. Se trattasi di cani da lavoro addetti alla guardiania di bestiame, il proprietario ed il detentore, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, devono osservare le seguenti disposizioni:
    • tenere una distanza minima di 10 metri dei cani e del bestiame dalle strade e dai sentieri percorsi da escursionisti, turisti e fruitori in genere e comunque dalle zone ad alta frequenza turistica anche extra strade o sentieri;
    • i cani da lavoro o guardiania possono essere presenti esclusivamente durante il pascolo del bestiame e solo alla presenza di un custode al quale il cane obbedisca in caso di richiamo;
    • il custode del cane deve essere presente ogni volta che il cane si trovi al pascolo o fuori dal pascolo;
    • ogni volta che il cane si trovi fuori dal pascolo deve essere condotto con guinzaglio e
      museruola;
    • i cani da lavoro o guardiania, se il custode si allontana dal gregge o dagli stessi per motivi di urgenza, devono essere posti in condizione di sicurezza ovvero nell’impossibilità di morsicare/aggredire persone o animali, oppure affidati ad altro custode al quale obbediscano in caso di richiamo.

Art. 3 – Divieti

  1. Sono vietati:
    • l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
    • qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne
      l’aggressività;
    • la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
    • gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
    • recisione delle corde vocali;
    • taglio delle orecchie;
    • taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
    • la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
  2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle Autorità competenti.
  3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi
    maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544-ter del Codice Penale.
  4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 4 – Morsicature e aggressioni

  1. Fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs. 5 agosto 2022 n. 136, concernente “Attuazione
    dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”, che ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, recante “Regolamento di Polizia Veterinaria”, recependo le disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale, chiunque è obbligato a segnalare alle Autorità episodi di aggressioni e morsicature. I Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
  2. I proprietari dei cani inseriti nel registro tenuto dal Servizio Veterinario, di cui al comma 3
    dell’art. 3 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 3 marzo 2009 ed al comma 3 dell’art. 3 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Art. 5 - Altri divieti

  1. E’ vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e dell’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013:
    • ai delinquenti abituali o per tendenza;
    • a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
    • a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
    • a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quarter, 544-quinquies del Codice Penale e, per quelli previsti dall’art. 2 della Legge 20 luglio 2004, n. 189;
    • ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

Art. 6 – Eccezioni

  1. Fermo restando l’obbligo di assolvimento dell’anagrafe canina e buona tenuta del cane anche attraverso cure preventive veterinarie, la presente Ordinanza non si applica si cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
  2. Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, lettere a) e b), ed all’art. 3, comma 4, del presente atto non si applicano ai cane addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;
  3. Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni o dai Comuni.

Art. 7 – Sanzioni

  1. Fatte salve sanzioni stabilite da leggi o regolamenti in misura superiore, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono sanzionate da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00), così come previsto dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 8 – Obbligo di osservanza

  1. La presente Ordinanza si applica in tutto il territorio del Comune di Briga Alta ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla.
  2. Le Forze dell’Ordine e le Autorità competenti “ratione materiae”, ciascuno per quanto di propria spettanza, sono incaricate di fare rispettare la presente ordinanza.

Art. 9 – Pubblicità

  1. La presente Ordinanza ha efficacia immediata a decorrere da oggi, data di emanazione e
    pubblicazione del provvedimento stesso, e per un tempo indeterminato sino ad altro esplicito idoneo provvedimento di riforma o abrogativo.
  2. La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Comune di Briga Alta, snella sezione “Notizie in evidenza” del sito INTERNET dell’Ente, nella sottosezione “Provvedimenti” della Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e per affissione sulle Vie e Piazze del Capoluogo e Frazioni del Comune di Briga Alta.

Art. 10 – Ricorso

  1. Avverso la presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al TAR entro 60 gg ovvero ricorso
    straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla data di emanazione e pubblicazione del provvedimento stesso.

La presente ordinanza resta in vigore dalla data della sua adozione e sino al 30 settembre 2024.

Documenti

A cura di

Questa pagina è gestita da

Consiglio Comunale

Piazza Pastorelli n. 1, 18025 Briga Alta (CN)

Ultimo aggiornamento: 17/06/2024, 08:55

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